Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 7
 (Procedimenti di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 22/2022)
2. Per le finalitā di cui al comma 1 e di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 22/2022, č autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attivitā finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023 2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilitā) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 57, della legge regionale 22/2022, previste in 3 milioni di euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attivitā finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. In relazione alle entrate di cui al comma 4 č stanziata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.