Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 68
 (Modifica all'articolo 56 bis della legge regionale 18/2005)
2. La disposizione dell'articolo 56 bis, comma 4 bis, della legge regionale 18/2005, come aggiunto dal comma 1, trova applicazione per gli eventi verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2022. La domanda di contributo per gli eventi accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è presentata, a pena di inammissibilità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dall'articolo 56 bis, comma 4 bis, della legge regionale 18/2005, come aggiunto dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.