Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 62
 (Promozione e diffusione della cultura e della pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di organizzazioni di volontariato (Odv) che hanno tra gli scopi statutari quello di promuovere la cultura e la pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora, situate nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
2. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 1, in seguito a un bando recante modalitā, termini, criteri e prioritā predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di contributi alle emittenti radiotelevisive.
6. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attivitā culturali) - Programma n. 2 (Attivitā culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.