Art. 53
(Incentivi ai Comuni per la riqualificazione dei quartieri)
1.
Al fine di incentivare la manutenzione e la riqualificazione dei quartieri urbani o delle circoscrizioni cittadine l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, per i seguenti fini:
a) interventi volti al mantenimento del decoro urbano;
b) infrastrutture per la sicurezza.
2. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalitā di concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per le finalitā di cui al comma 1, lettera a), č autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Per le finalitā di cui al comma 1, lettera b), č autorizzata la spesa di 960.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.