Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 5
 (Sostegno all'imprenditoria femminile nei piccoli Comuni e modifica dell'articolo 42 della legge regionale 4/2005)
1. Al fine di sostenere la creazione e lo sviluppo di attività economiche artigiane, industriali, commerciali, agrituristiche, di trasformazione di prodotti agricoli nella filiera locale, turistiche e di servizi da parte delle donne nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aventi una popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti e nelle frazioni, nei borghi e nei centri storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale, siti all'interno di Comuni aventi una popolazione non superiore a 15.000 abitanti, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a beneficio di società cooperative o società di persone con almeno il 60 per cento di donne socie, di società di capitali le cui quote e componenti degli organi di amministrazione siano per almeno i due terzi donne, di imprese individuali con titolare donna e di lavoratrici autonome.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono ammissibili i costi per l'avvio dell'attività, la realizzazione degli investimenti, gli interventi di ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'adeguamento dei locali e degli impianti alle normative vigenti in tema di sicurezza, nonché i costi per l'accesso al microcredito. Sono ammissibili anche i costi sostenuti nei ventiquattro mesi precedenti alla presentazione della domanda.
3. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa dell'Unione europea concernente gli aiuti di Stato.
4.
Dopo la lettera n septies) del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è aggiunta la seguente:

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
7. Per le finalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 4/2005, come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.