Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 45
 (Semplificazioni in materia di caccia e pesca)
2.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le parole <<dieci anseriformi,>> sono soppresse.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986, come modificato dal comma 1, nonché per le finalità di cui al comma 1 quater dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023
2 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023