Art. 45
(Semplificazioni in materia di caccia e pesca)
1.
All'articolo 7 ter della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole <<
di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente>> sono inserite le seguenti: <<
, da un esperto in materia fra quelli indicati dalle associazioni venatorie riconosciute di cui all'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio),>> e dopo le parole <<
e un esperto in materia>> sono inserite le seguenti: <<
nominato dalla Società Italiana Pro Segugio - ENCI>>;
b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Non sono soggetti a limitazione il numero massimo di cani e di cacciatori per singola cacciata e per squadra nella caccia alla specie cinghiale, lepre e volpe.>>.
3.
All'articolo 26 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: <<
(Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie)>>;
b)
al comma 1 dopo le parole <<
Riserve di caccia>> sono inserite le seguenti: <<
o delle Aziende faunistico-venatorie>> e dopo le parole <<
Direttore della Riserva di caccia>> sono inserite le seguenti: <<
o il legale rappresentante dell'Azienda faunistico-venatoria>>;
c)
alla lettera d) del comma 2 dopo le parole <<
Riserva di caccia>> sono inserite le seguenti: <<
o dell'Azienda faunistico-venatoria>>;
d)
al comma 3 dopo le parole <<
lepri, cinghiali>> è inserita la seguente: <<
, cervi>>.
4.
All'articolo 29 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 quater dopo le parole <<
da almeno tre componenti>> sono inserite le seguenti: <<
fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione>>, le parole <<
, di cui almeno>> sono sostituite dalle seguenti: <<
e da>> e le parole <<
degli eventuali>> sono sostituite dalla seguente: <<
dei>>;
b)
al comma 5 dopo le parole <<
nominati dalla Regione>> sono aggiunte le seguenti: <<
fra quelli indicati dalle associazioni venatorie operanti in Regione>>.
5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
6.
All'articolo 32 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: <<
La domanda di ammissione è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 al 31 marzo di ogni anno.>>;
b)
il comma 4 bis è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci di Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti o associati di Azienda faunistico-venatoria.>>;
c)
dopo il comma 4 bis è aggiunto il seguente:
<<4 ter. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale possono contemporaneamente essere soci di una Riserva di caccia e titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia o Azienda faunistico-venatoria.>>.
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le linee guida per lo svolgimento del servizio di guardia venatoria volontaria, ivi compresi le caratteristiche minime e l'impiego dell'equipaggiamento subordinatamente alle prescrizioni dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza, nonché le linee guida per il servizio armato da parte delle guardie volontarie venatorie e ittiche esclusivamente qualora l’impiego delle armi sia stato autorizzato dall’Autorità provinciale di pubblica sicurezza e nel rispetto delle condizioni e dei limiti dalla stessa prescritti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023
2 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023