Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 42
 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il comma 12 bis dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<12 ter. Le rendicontazioni delle spese sostenute per progetti e per opere affidate in delegazione amministrativa agli enti locali in data antecedente a venti anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), può avvenire in forma semplificata mediante autocertificazione del legale rappresentate circa la spesa sostenuta per le somme a disposizione dell'amministrazione, sempre nel limite del complessivo finanziamento ricevuto, a condizione che per il progetto o l'opera siano intervenuti:
a) il certificato di regolare esecuzione o collaudo;
b) l'intestazione dei beni eventualmente espropriati all'ente pubblico o la costituzione di servitù sempre a favore dello stesso.>>.