(Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Qualora l'intesa obbligatoria per i mutamenti di destinazione dei beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato sia promossa dagli organi statali competenti, la Regione vi partecipa provvedendo di conseguenza al coordinamento degli strumenti di governo del territorio di propria competenza e promuovendo la conformazione ai medesimi degli strumenti urbanistici subordinati.
1 ter. L'intesa di cui al comma 1 bis può introdurre modifiche a eventuali perimetri oggetto di disposizioni normative regionali al fine di armonizzarli con gli obiettivi e i superiori interessi perseguiti con l'intesa stessa.>>.