Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 34
 (Autorizzazione ad acquisto aree)
1. La Regione persegue l'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio regionale favorendo l'insediamento delle attivitā produttive nelle aree giā oggetto delle attivitā industriali cessate, qualificate come D1 ovvero aree industriali di interesse strategico regionale, ricomprese nel perimetro del Sito di interesse nazionale (SIN) "Caffaro di Torviscosa".
2. Per le finalitā di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale autorizza il Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) all'acquisizione delle aree rientranti nel perimetro del SIN attualmente nella disponibilitā del Commissario straordinario di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), anche in ragione della disponibilitā dei finanziamenti necessari alla relativa bonifica ambientale e con l'obiettivo di stipulare un accordo di programma ex articolo 252 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. Per le finalitā di cui al comma 2 č autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitivitā) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.