Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 3
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare la Regione provvede a riconoscere i distretti del cibo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
2. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, in quanto soggetto gestore dei cluster regionali dell'agroalimentare e della bioeconomia, già individuata distretto del cibo ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), perfeziona la procedura di riconoscimento secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti individuati con la procedura di cui al comma 1.
2 bis. Fermi restando i distretti biologici che sono riconosciuti quali distretti del cibo ai sensi del comma 1, al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni con metodo biologico, la Regione provvede altresì a riconoscere i distretti biologici di cui all'articolo 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico), con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 13/2023
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 13/2023