Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024
Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 29
(Modifica all'articolo 31 bis della legge regionale 21/2016)
1. All'articolo 31 bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 4 dopo le parole <<fabbricabilità fondiaria di 0,2 metri cubi/metri quadrati,>> sono inserite le seguenti: <<anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali,>>;
b)
dopo la lettera d) del comma 4 è aggiunta la seguente:
<<d bis) non possono essere introdotte disposizioni regolamentari che limitino il numero minimo delle strutture realizzabili ai sensi del presente articolo.>>.