Art. 22
(Norme urgenti in materia di sport)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a confermare al Comune di Buja il contributo concesso ai sensi del bando approvato con
deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628 (Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi per la pratica del calcio e del rugby, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. Anno 2017), per altre tipologie di lavori eseguiti presso il medesimo impianto sportivo oggetto del contributo e rientranti nella categoria delle manutenzioni straordinarie.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 il Comune di Buja presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento realizzato e di un nuovo quadro economico.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), della
legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e del bando di cui al comma 1, per quanto compatibili.