Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 19
 (Interventi di formazione per il sistema regionale dello spettacolo)
1. L'Amministrazione regionale, in accordo con quanto previsto dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), e in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi diretti a promuovere percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze funzionali a favorire l'occupabilità nel sistema regionale dello spettacolo.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono organizzati da organismi ed enti di formazione accreditati dalla Regione secondo quanto previsto dalla legge regionale 27/2017, anche in collaborazione con le istituzioni e le realtà di produzione artistica che costituiscono il sistema dello spettacolo regionale, e perseguono l'obiettivo di rispondere alle esigenze tipiche del settore, attraverso la formazione di operatori specializzati nella realizzazione di palchi, strutture e allestimenti o comunque funzionali alla produzione di uno spettacolo o evento comunque denominato.
3. Al fine di favorire il riconoscimento delle competenze acquisite in ambito non formale e informale e di rafforzare l'offerta formativa formale, la Regione provvede al costante aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni regionali.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.