Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 18
 (Arene per eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale)
1. La Regione promuove la realizzazione di Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale, con priorità a siti ubicati nei territori dei Comuni di preminente interesse turistico come individuati dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale.
2. Con regolamento, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti dei progetti finanziabili, tenendo conto della sostenibilità ecologico-ambientale dei progetti, l'idoneità logistica e insediativa, nonché la compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.