Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 17
 (Semplificazioni procedurali per la realizzazione o la ristrutturazione di aviosuperfici e idrosuperfici destinate a scalo avioturistico)
2. Nel caso di aviosuperfici e idrosuperfici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi edilizi di cui al comma 1 non si applicano i limiti planivolumetrici prescritti dalla legislazione vigente o dagli strumenti di pianificazione comunali, fatti salvi, esclusivamente, eventuali vincoli ambientali e paesaggistici e ferma restando la destinazione d'uso dei fabbricati a scalo avioturistico.
3. Nel caso di ristrutturazione, con o senza demolizione, di edifici parti di aviosuperfici e idrosuperfici, è sempre consentito, anche in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, l'incremento planivolumetrico nel limite massimo del 50 per cento della volumetria preesistente, purché sia garantito il rispetto delle norme in materia di sicurezza dell'aviazione e non venga ridotta l'area idonea alla partenza e all'approdo dei velivoli.