Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 14
 (Norme per lo sviluppo del turismo nautico e modifica dell'articolo 29 della legge regionale 21/2016)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 1/1963, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), individua l'offerta dei servizi di ricezione turistica nel settore della nautica. La Giunta regionale con apposita deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, può definire le modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione, delle attività turistiche nel settore della nautica. Nella definizione dei requisiti la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.