Art. 13
(Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), la Regione promuove un Coordinamento del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore nell'ambito dell'economia del Mare, in un'ottica transdisciplinare operando in collaborazione con i Comuni a vocazione marittima, con l'Autoritā Marittima, con i sistemi portuali e cantieristici, con gli enti gestori di servizi o di attivitā economico-turistiche-culturali legati all'economia del Mare, per offrire opportunitā di formazione e studio altamente qualificate e specialistiche.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 23, lettera c), L. R. 13/2023