Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 12
 (Rete regionale sull'economia del Mare)
1. La Regione sostiene la creazione di una rete regionale dell'apprendimento permanente sull'economia del Mare, di seguito "rete", ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), di cui fanno parte anche i soggetti di cui all'articolo 13 e il gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).
3. La rete presenta alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente, con cadenza annuale, una relazione informativa sui risultati raggiunti e su quelli programmati.
4. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da c) ad f), nonché per le finalità di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.