Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
TITOLO I
 OGGETTO E FINALITÀ
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in armonia con la Costituzione e in conformità con i principi dell'Unione europea e la normativa statale in materia, anche a integrazione delle leggi regionali di settore, con la presente legge definisce, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà ed equità economica, gli interventi di promozione e sostegno per i settori produttivi, nonché le misure di semplificazione dell'ordinamento regionale anche al fine di migliorare e incrementare i servizi per i cittadini e garantire le condizioni per la ripartenza economico-sociale del territorio.
TITOLO II
 MISURE DI INNOVAZIONE NEI SETTORI PRODUTTIVI
Art. 2
 (Promozione dell'acquacoltura e dell'acquaponica)
1.
Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), è inserito il seguente articolo:
<<Art. 6 ter
 (Promozione dell'acquacoltura e dell'acquaponica)
1. La Regione definisce le attività di acquacoltura e acquaponica competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96). La Giunta regionale con deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce le metodologie irrigue, le tipologie di substrato e le soluzioni nutritive da utilizzare, nonché le caratteristiche degli immobili destinati alle attività.
2. Ai fini del presente articolo si intende per:
a) pratica colturale fuori suolo: la pratica colturale realizzata in un ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di allevamento e che non prevede l'utilizzo del terreno per una o più fasi dello sviluppo fenologico della pianta;
c) idroponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato mediante l'impiego di un substrato inerte e di adeguate soluzioni nutritive;
d) acquaponica: tecnica di coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato derivante dall'integrazione tra la coltivazione idroponica di cui alla lettera c) e l'acquacoltura;

Art. 3
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare la Regione provvede a riconoscere i distretti del cibo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
2. La Fondazione Agrifood & Bioeconomy FVG, in quanto soggetto gestore dei cluster regionali dell'agroalimentare e della bioeconomia, già individuata distretto del cibo ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), perfeziona la procedura di riconoscimento secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti individuati con la procedura di cui al comma 1.
2 bis. Fermi restando i distretti biologici che sono riconosciuti quali distretti del cibo ai sensi del comma 1, al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni con metodo biologico, la Regione provvede altresì a riconoscere i distretti biologici di cui all'articolo 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico), con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 15, lettera a), L. R. 13/2023
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 15, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 4
 (Strumenti per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei centri storici, delle frazioni e borghi storici)
1. La Regione riconosce la priorità delle iniziative e delle misure finalizzate al rilancio economico e sociale dei centri storici, delle frazioni e dei borghi storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale, anche caratterizzati da un avanzato processo di declino e abbandono, per i quali i Comuni competenti per territorio prevedano progetti di recupero e rigenerazione al fine di integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi.
2. Ai fini del comma 1 il Consiglio comunale può deliberare la riduzione del contributo previsto dall'articolo 29 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), ove dovuto, in favore di tutte le destinazioni d'uso, fino a un massimo del 100 per cento, in sede di rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di recupero degli edifici esistenti o di rigenerazione urbana degli insediamenti storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale. In tali casi trovano applicazione l'articolo 63 sexies della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), per le eventuali modifiche agli strumenti urbanistici vigenti conseguenti all'applicazione del presente articolo e dell'articolo 29 bis, comma 1 bis, della legge regionale 19/2009, in caso di irreperibilità di superfici a parcheggio o a nucleo elementare di verde.
3. I termini istruttori delle procedure urbanistico-edilizie sottesi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sono ridotti alla metà.
4. La Giunta regionale, con deliberazione, individua gli obiettivi prioritari per la concessione di contributi regionali al fine di incentivare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dismesso o non utilizzabile ubicato nei centri storici, nelle frazioni e nei borghi storici, siti all'interno dei Comuni.
Art. 5
 (Sostegno all'imprenditoria femminile nei piccoli Comuni e modifica dell'articolo 42 della legge regionale 4/2005)
1. Al fine di sostenere la creazione e lo sviluppo di attività economiche artigiane, industriali, commerciali, agrituristiche, di trasformazione di prodotti agricoli nella filiera locale, turistiche e di servizi da parte delle donne nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia aventi una popolazione residente non superiore a 5.000 abitanti e nelle frazioni, nei borghi e nei centri storici come individuati negli strumenti di pianificazione comunale, siti all'interno di Comuni aventi una popolazione non superiore a 15.000 abitanti, la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a beneficio di società cooperative o società di persone con almeno il 60 per cento di donne socie, di società di capitali le cui quote e componenti degli organi di amministrazione siano per almeno i due terzi donne, di imprese individuali con titolare donna e di lavoratrici autonome.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono ammissibili i costi per l'avvio dell'attività, la realizzazione degli investimenti, gli interventi di ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e l'adeguamento dei locali e degli impianti alle normative vigenti in tema di sicurezza, nonché i costi per l'accesso al microcredito. Sono ammissibili anche i costi sostenuti nei ventiquattro mesi precedenti alla presentazione della domanda.
3. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 nel rispetto della normativa dell'Unione europea concernente gli aiuti di Stato.
4.
Dopo la lettera n septies) del comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è aggiunta la seguente:

5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
7. Per le finalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 4/2005, come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 7
 (Procedimenti di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 22/2022)
2. Per le finalità di cui al comma 1 e di cui all'articolo 5, comma 55, della legge regionale 22/2022, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023 2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 57, della legge regionale 22/2022, previste in 3 milioni di euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. In relazione alle entrate di cui al comma 4 è stanziata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 8
 (Modifica all'articolo 78 della legge regionale 8/2022)
2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 8/2022, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) e Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 15, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 10
 (Circolazione dei crediti di imposta per interventi di efficientamento energetico)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, anche al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC), riconosce la valenza strategica delle agevolazioni fiscali avviate a livello nazionale con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e con il decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e ne promuove le importanti ricadute economiche, ambientali e di riqualificazione sostenibile del patrimonio edilizio pubblico e privato.
2. Per favorire un'efficace diffusione dello strumento fiscale predisposto dal legislatore nazionale per l'attuazione degli interventi di efficientamento energetico di cui al comma 1 e agevolare sul territorio regionale la circolazione dei crediti di imposta maturati nell'ambito dei medesimi, per i quali la normativa statale consente la cessione come modalità di fruizione alternativa del beneficio fiscale, la Regione, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, è autorizzata a promuovere ogni iniziativa necessaria, anche attraverso enti e società strumentali regionali, per migliorare le condizioni di circolarità dei crediti fiscali conseguenti a interventi di cui al comma 1 e per sopperire alle esigenze di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese.
TITOLO III
 SVILUPPO DELL'ECONOMIA TERRITORIALE
Capo I
 Economia del Mare
Art. 11
 (Sviluppo dell'economia del Mare)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e nel rispetto delle competenze attribuite dall'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione nelle materie dell'istruzione, della formazione, del lavoro e del sostegno all'innovazione per i settori produttivi, riconosce il ruolo strategico dell'economia del Mare e lagunare intesa come un modello economico circolare, sostenibile e innovativo di produzione e consumo che, in sinergia con l'ecosistema acquatico, valorizza attività e risorse collegate al mare, ai fiumi, ai laghi e alle coste del territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove:
a) la valorizzazione delle figure professionali già impiegate o da impiegare nei settori tradizionali e in quelli emergenti dell'economia del Mare nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore, valutando le competenze richieste dalle imprese, nonché il fabbisogno di professionalità espresso dalle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il sistema regionale produttivo e quello dell'istruzione, della formazione e della ricerca anche attraverso il supporto all'attività di ricerca e innovazione in collaborazione con il sistema scientifico in un'ottica di creazione di nuovi sbocchi occupazionali e di incremento occupazionale nell'ambito delle attività economiche collegate al mare, alla laguna, ai fiumi, ai laghi e alle coste;
b)   ( ABROGATA )
c) il sostegno all'innovazione tecnologica del settore della nautica da diporto e del suo indotto, volto al rinnovo delle attrezzature e degli impianti dei porti turistici e delle associazioni nautiche sportive, a incentivare il refitting delle imbarcazioni con più di venti anni di vita, la demolizione di quelle non più recuperabili, la sostituzione di motori endotermici con motori elettrici, la diffusione sul territorio regionale dei settori economici emergenti per lo sviluppo del sistema produttivo regionale dell'economia del Mare;
e) l'infrastrutturazione dei porti turistici regionali e delle vie d'acqua lagunari che privilegi la riqualificazione energetica, tecnologica e l'implementazione dei servizi diportistici;
f) lo sviluppo di progetti innovativi per la valorizzazione della laguna finalizzati a un turismo sostenibile ed esperienziale attraverso il sostegno economico e alla semplificazione amministrativa per l'utilizzo di imbarcazioni a propulsione sostenibile, quali quelle a propulsione elettrica e a idrogeno verde.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 23, lettera a), L. R. 13/2023
2 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 7, comma 23, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 12
 (Rete regionale sull'economia del Mare)
1. La Regione sostiene la creazione di una rete regionale dell'apprendimento permanente sull'economia del Mare, di seguito "rete", ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), di cui fanno parte anche i soggetti di cui all'articolo 13 e il gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale).
3. La rete presenta alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente, con cadenza annuale, una relazione informativa sui risultati raggiunti e su quelli programmati.
4. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettere da c) ad f), nonché per le finalità di cui al comma 2, lettera f), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 14
 (Norme per lo sviluppo del turismo nautico e modifica dell'articolo 29 della legge regionale 21/2016)
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 1/1963, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e in attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), individua l'offerta dei servizi di ricezione turistica nel settore della nautica. La Giunta regionale con apposita deliberazione, previo parere della competente Commissione consiliare, può definire le modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione, delle attività turistiche nel settore della nautica. Nella definizione dei requisiti la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 15
 (Istituzione Guardia costiera ausiliaria FVG)
1. La Regione riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria liberamente costituite.
3. Le attività di cui al comma 2 non sono condotte in maniera autonoma ma dirette e coordinate dalle autorità cui la legge attribuisce specifica competenza nelle relative materie.
6. Nelle convenzioni le associazioni di Guardia costiera ausiliaria assicurano che i soci che svolgono le attività volontarie siano provvisti di cognizioni teoriche e pratiche di base sufficienti per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto. Nelle medesime convenzioni può essere anche previsto che, per particolari tipologie di trattamento, sia richiesto apposito addestramento. È fatto obbligo ai componenti delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria di partecipare ai corsi di cui al comma 4 secondo le prescrizioni contenute nelle singole convenzioni.
7. Fermo restando il principio del servizio gratuito e disinteressato prestato dai volontari, gli enti pubblici che hanno stipulato convenzioni per le attività di volontariato possono concedere finanziamenti alle associazioni stesse per il funzionamento e, in particolar modo, per la copertura assicurativa dei volontari per la responsabilità civile verso terzi e per le malattie professionali e gli infortuni nei quali i medesimi dovessero incorrere durante l'esercizio delle attività nei termini e nei limiti previsti dalle convenzioni.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 27, lettera a), L. R. 13/2023
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 27, lettera b), L. R. 13/2023
3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 da art. 5, comma 27, lettera c), L. R. 13/2023
4 Parole aggiunte alla lettera d) del comma 4 da art. 5, comma 27, lettera d), L. R. 13/2023
5 Lettera e) del comma 4 abrogata da art. 5, comma 27, lettera e), L. R. 13/2023
6 Parole soppresse al comma 2 da art. 9, comma 94, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 95, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Capo II
 Avioturismo
Art. 16
 (Rete di piccoli aeroporti, aviosuperfici e idrosuperfici. Raccordo con il sistema formativo regionale)
1. La Regione riconosce, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, n. 10), della legge costituzionale 1/1963, il ruolo strategico della rete di piccoli aeroporti, delle aviosuperfici e delle idrosuperfici del proprio territorio, al fine di sostenere lo sviluppo turistico e agevolare il diporto aereo, mediante iniziative atte a proteggere, a salvaguardare, a consolidare e a sviluppare il patrimonio costituito dalla rete dei piccoli aeroporti, delle aviosuperfici, delle idrosuperfici, nonché delle elisuperfici aperte al traffico del diporto aereo e le attività connesse.
Art. 17
 (Semplificazioni procedurali per la realizzazione o la ristrutturazione di aviosuperfici e idrosuperfici destinate a scalo avioturistico)
2. Nel caso di aviosuperfici e idrosuperfici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli interventi edilizi di cui al comma 1 non si applicano i limiti planivolumetrici prescritti dalla legislazione vigente o dagli strumenti di pianificazione comunali, fatti salvi, esclusivamente, eventuali vincoli ambientali e paesaggistici e ferma restando la destinazione d'uso dei fabbricati a scalo avioturistico.
3. Nel caso di ristrutturazione, con o senza demolizione, di edifici parti di aviosuperfici e idrosuperfici, è sempre consentito, anche in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, l'incremento planivolumetrico nel limite massimo del 50 per cento della volumetria preesistente, purché sia garantito il rispetto delle norme in materia di sicurezza dell'aviazione e non venga ridotta l'area idonea alla partenza e all'approdo dei velivoli.
TITOLO IV
 PROMOZIONE DELLO SPETTACOLO E ALTRE NORME URGENTI IN MATERIA DI CULTURA E SPORT
Art. 18
 (Arene per eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale)
1. La Regione promuove la realizzazione di Arene e altri siti comunque denominati destinati a eventi e spettacoli all'aperto di rilevanza regionale e sovraregionale, con priorità a siti ubicati nei territori dei Comuni di preminente interesse turistico come individuati dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale.
2. Con regolamento, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti dei progetti finanziabili, tenendo conto della sostenibilità ecologico-ambientale dei progetti, l'idoneità logistica e insediativa, nonché la compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 19
 (Interventi di formazione per il sistema regionale dello spettacolo)
1. L'Amministrazione regionale, in accordo con quanto previsto dalla legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), e in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi diretti a promuovere percorsi formativi finalizzati all'acquisizione di competenze funzionali a favorire l'occupabilità nel sistema regionale dello spettacolo.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono organizzati da organismi ed enti di formazione accreditati dalla Regione secondo quanto previsto dalla legge regionale 27/2017, anche in collaborazione con le istituzioni e le realtà di produzione artistica che costituiscono il sistema dello spettacolo regionale, e perseguono l'obiettivo di rispondere alle esigenze tipiche del settore, attraverso la formazione di operatori specializzati nella realizzazione di palchi, strutture e allestimenti o comunque funzionali alla produzione di uno spettacolo o evento comunque denominato.
3. Al fine di favorire il riconoscimento delle competenze acquisite in ambito non formale e informale e di rafforzare l'offerta formativa formale, la Regione provvede al costante aggiornamento del Repertorio delle qualificazioni regionali.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 20
 (Norme urgenti in materia di attività culturali)
3. Per le finalità di cui al comma 2 e di cui all'articolo 6, comma 29, della legge regionale 13/2022, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 29, secondo periodo, della legge regionale 13/2022, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.
6.
Dopo l'articolo 29 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:
<<Art. 29 ter
 (Accordi di collaborazione in partenariato)
1. La Regione, al fine di integrare le politiche di valorizzazione e riqualificazione culturale del territorio con le esigenze di rigenerazione e rivitalizzazione del tessuto economico locale, riconosce la priorità delle iniziative e delle progettualità, di elevato valore strategico, finalizzate alla rigenerazione culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, anche attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici e privati, favorendo l'insediamento di attività, anche di impresa, nel campo culturale, artistico, del turismo, dell'artigianato tradizionale locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di collaborazione in partenariato, anche di durata pluriennale, con i soggetti di cui al comma 4, per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.
3. Ai fini della presente legge, il comune interesse pubblico è individuato anche nelle espressioni di identità culturale collettiva e di tradizioni locali, nel valore culturale, storico, artistico, ambientale, sociale, formativo e di sviluppo economico relativo a beni materiali, immateriali e digitali, nonché al patrimonio culturale materiale e immateriale, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali alle finalità di cui al comma 1.
4. Per cittadini si intendono tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in gruppi informali o in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura, il recupero, la valorizzazione, la rigenerazione e l'animazione del comune interesse pubblico.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di collaborazione in partenariato di cui al comma 2, che dispone specifici finanziamenti e definisce gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle iniziative e delle progettualità.>>.

7. Per le finalità di cui all'articolo 29 ter della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 6, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e inter-venti diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1495 (Avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia - avviso anno 2019), possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 aprile 2023.
11. Per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 21
 (Contributo straordinario all'ERAPLE)
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di cultura. Il contributo può essere liquidato in un'unica soluzione all'atto della concessione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 22
 (Norme urgenti in materia di sport)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Buja il contributo concesso ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2017, n. 1628 (Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi per la pratica del calcio e del rugby, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. Anno 2017), per altre tipologie di lavori eseguiti presso il medesimo impianto sportivo oggetto del contributo e rientranti nella categoria delle manutenzioni straordinarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Buja presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento realizzato e di un nuovo quadro economico.
3. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e del bando di cui al comma 1, per quanto compatibili.
TITOLO V
 SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO REGIONALE E INCREMENTO DEI SERVIZI
Capo I
 Semplificazione dell'ordinamento regionale
Art. 24
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 25/1996)
1. All'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
<<3. Il carattere di principalità dell'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento si intende realizzato quando nell'attività agrituristica vengono utilizzati spazi aziendali, mezzi aziendali e prodotti derivanti dall'attività dell'azienda agricola e quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica.
4. Nell'esercizio dell'attività agrituristica almeno l'80 per cento del valore annuo della materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande, con l'esclusione dei prodotti necessari alla preparazione degli alimenti e dell'acqua minerale, deve rientrare nelle seguenti tipologie:
a) beni di produzione aziendale;
b) beni acquistati da altri produttori agricoli singoli o associati della Regione Friuli Venezia Giulia, sempreché di provenienza regionale;
c) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), denominazione di origine (DO) e indicazione geografica tipica (IGT) del Friuli Venezia Giulia;
d) prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 12 della legge regionale 22 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle "Strade del vino"), riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
e) prodotti con il marchio "Io Sono Friuli Venezia Giulia";
f) prodotti con il marchio "AQUA" di cui alla legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità);
g) prodotti agroalimentari con indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna" di cui all' articolo 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
h) prodotti ricompresi nelle piccole produzioni locali (PPL) del Friuli Venezia Giulia per cui sia stato approvato dalla Regione il regolamento che ne disciplina le modalità di produzione.

Art. 25
 (Modifiche agli articoli 12 bis e 12 ter della legge regionale 3/2001)
1. Nella legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), sono inserite le seguenti modifiche:
b) all'articolo 12 ter:
2)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con la deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio comunale può stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 19/2009 l'incidenza degli oneri di urbanizzazione per gli interventi disciplinati dal presente articolo. In caso di mancanza di determinazione da parte del Consiglio comunale trovano applicazione le tabelle parametriche per gli usi produttivi.>>.

Art. 26
 (Modifiche alla legge regionale 5/2006)
2. Per le finalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2006, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 28
 (Modifiche alla legge regionale 9/2007)
2. Per le finalità di cui all'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 30
 (Modifiche alla legge regionale 7/2019)
4. Per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 7/2019, come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 31
 (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 5/2020)
1.
All'alinea del comma 9 dell'articolo 12 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), dopo le parole <<del comma 1>> sono aggiunte le seguenti: <<e del comma 2 bis>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 5/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo.
Art. 32
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26/2020)
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi da 61 a 66, della legge regionale 26/2020, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 34
 (Autorizzazione ad acquisto aree)
1. La Regione persegue l'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio regionale favorendo l'insediamento delle attività produttive nelle aree già oggetto delle attività industriali cessate, qualificate come D1 ovvero aree industriali di interesse strategico regionale, ricomprese nel perimetro del Sito di interesse nazionale (SIN) "Caffaro di Torviscosa".
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale autorizza il Consorzio di sviluppo economico del Friuli (COSEF) all'acquisizione delle aree rientranti nel perimetro del SIN attualmente nella disponibilità del Commissario straordinario di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), anche in ragione della disponibilità dei finanziamenti necessari alla relativa bonifica ambientale e con l'obiettivo di stipulare un accordo di programma ex articolo 252 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 35
 (Modifiche alla legge regionale 5/2007)
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 40
 (Modifiche alla legge regionale 19/2009)
4.
Il comma 4 ter dell'articolo 7 della legge regionale 19/2009 è sostituito dal seguente:
<<4 ter. Per il rilascio dei titoli abilitativi è obbligatorio il rispetto della normativa energetica nazionale di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), o delle ulteriori previsioni stabilite dalla legge regionale. Gli ulteriori eventuali protocolli adottati in sede comunale possono valere come requisiti aggiuntivi per la fruizione di bonus o di deroghe adottate a livello comunale o di contributi regionali. A tal fine la Regione individua l'applicazione del protocollo di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della prassi di riferimento UNI/PdR 13:2019 (Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità), quale strumento per la promozione dell'edilizia sostenibile sia pubblica che privata e per la verifica dei CAM da parte delle stazioni appaltanti.>>.

9.
Dopo l'articolo 53 ter della legge regionale 19/2009 è inserito il seguente:

Note:
1 Parole soppresse alla lettera a) del comma 5 da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 42
 (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 11/2015)
1.
Dopo il comma 12 bis dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:
<<12 ter. Le rendicontazioni delle spese sostenute per progetti e per opere affidate in delegazione amministrativa agli enti locali in data antecedente a venti anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), può avvenire in forma semplificata mediante autocertificazione del legale rappresentate circa la spesa sostenuta per le somme a disposizione dell'amministrazione, sempre nel limite del complessivo finanziamento ricevuto, a condizione che per il progetto o l'opera siano intervenuti:
a) il certificato di regolare esecuzione o collaudo;
b) l'intestazione dei beni eventualmente espropriati all'ente pubblico o la costituzione di servitù sempre a favore dello stesso.>>.

Art. 44
 (Canoni di derivazione d'acqua)
1. I procedimenti amministrativi di riscossione delle entrate derivanti dal pagamento degli oneri relativi alle spese afferenti all'utilizzazione delle acque sotterranee da parte delle unità immobiliari di cui all' articolo 37, comma 1 bis, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), e come identificate dal decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di ambiente di cui all' articolo 4, comma 2, della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti, previa domanda all'Amministrazione regionale da parte del concessionario, mediante versamento di un importo pari al 50 per cento delle somme dovute, come accertate dalla competente direzione per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 3/2018 e non ancora pagate all'Amministrazione regionale alla data della domanda medesima.
3. Il pagamento nei termini di cui ai commi 1 e 2 estingue, a ogni effetto, ogni diritto di credito dell'Amministrazione regionale a valere sui rapporti concessori di cui al comma 1 maturato sino al 31 dicembre 2022.
4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 3, previsti in 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 13/2023
2 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 45
 (Semplificazioni in materia di caccia e pesca)
2.
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), le parole <<dieci anseriformi,>> sono soppresse.

5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), trovano applicazione a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 7 ter della legge regionale 56/1986, come modificato dal comma 1, nonché per le finalità di cui al comma 1 quater dell'articolo 29 della legge regionale 6/2008, come modificato dal comma 4, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023
2 Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 15, lettera d), L. R. 13/2023
Art. 47
 (Modifiche alla legge regionale 21/2017)
1.
Dopo l'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità), sono inseriti i seguenti:
<<Art. 7 bis
 (Misure a contrasto dell'usura nei confronti delle vittime)
2. L'Amministrazione regionale concede alle vittime, così come individuate al comma 1, e altri soggetti sovraindebitati individuati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), un contributo una tantum a sostegno del percorso di uscita dello stato di sovra indebitamento, di importo variabile, compreso tra un minimo di 1.500 euro e un massimo di 4.000 euro.
3. Ai fini di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie individuate dalla legge regionale di stabilità, a concedere contributi a copertura dei costi per le finalità di cui al comma 1.
4. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter della legge regionale 21/2017, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2024, valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 49
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 1/2014)
1.
Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), dopo le parole <<il nuovo contratto per>> sono inserite le seguenti: <<le attività di raccolta delle scommesse e>>.

Art. 50
 (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 22/2022)
2. Per le finalità di cui al comma 59 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 1 al comma 60 del medesimo articolo, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Capo II
 Incremento dei servizi
Art. 52
 (Security manager regionale per le infrastrutture critiche regionali)
1. La Regione, nel rispetto della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione, individua le infrastrutture critiche regionali quali elementi essenziali al mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo.
2. Le infrastrutture critiche regionali individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 1 sono dotate di una gestione integrata di tutti i rischi di natura dolosa e/o criminosa, colposa o accidentale a cura di specifiche figure professionali, quali il Security manager UNI 10459 con certificazione, individuate in modo da garantire la gestione complessiva del processo conformemente alle norme tecniche di settore.
Art. 53
 (Incentivi ai Comuni per la riqualificazione dei quartieri)
2. Con regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di 960.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 55
 (Convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le società di concessione della rete autostradale)
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 57
 (Indennità consigliere di parità)
1. In considerazione delle modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), introdotte dalla legge 5 novembre 2021, n. 162 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo), con cui è stata istituita la certificazione della parità di genere e con cui è riconosciuto alle consigliere o ai consiglieri di parità un ruolo di controllo e di verifica sul rispetto dei requisiti necessari al mantenimento dei parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere alle consigliere e ai consiglieri di parità per il biennio 2023/2024 un aumento dell'indennità mensile di carica determinata secondo i criteri e i limiti massimi fissati dalla Conferenza Stato Regioni.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia, è determinato l'importo dell'indennità mensile per il biennio 2023-2024.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20.140 euro, suddivisa in ragione 10.070 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 1 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 58
 (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 22/2021)
1. All'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:
2. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 22/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 60
 (Dote famiglia)
1. Al fine di garantire la continuità e l'effettività dell'intervento di cui all'articolo 7 della legge regionale 22/2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande pervenute nel 2022 ai sensi del regolamento attuativo e per sostenere, nelle annualità successive, le domande che saranno presentate.
2. Per la finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 30.900.000 euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, di 15.900.000 euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2, si provvede come di seguito indicato:
a) per 1.500.000 euro, in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, mediante rimodulazione della spesa all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
b) per 6 milioni di euro, in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 3 milioni di euro per l'anno 2024, di 1 milione di euro per l'anno 2025, mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
c) per 13.500.000 euro, in ragione di 500.000 euro per l'anno 2023, di 5.900.000 euro per l'anno 2024, di 7.100.000 euro per l'anno 2025, mediante storno a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025;
d) per 9.900.000 euro, in ragione di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 6.500.000 euro per l'anno 2024, di 1.400.000 euro per l'anno 2025, mediante prelievo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 62
 (Promozione e diffusione della cultura e della pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di organizzazioni di volontariato (Odv) che hanno tra gli scopi statutari quello di promuovere la cultura e la pratica cattolica attraverso la radiodiffusione sonora, situate nei comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
2. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 1, in seguito a un bando recante modalità, termini, criteri e priorità predeterminati, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di contributi alle emittenti radiotelevisive.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 64
 (Modifica alla legge regionale 13/2004)
2. Per le finalità previste dall'articolo 12 bis, come inserito dal comma 1, con riferimento agli interventi contributivi di cui agli articoli 6 bis e 11 bis della legge regionale 13/2004, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 e, con riferimento agli interventi contributivi di cui agli articoli 9 e 11 della legge medesima, si provvede a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 66
 (Convenzione AUSIR e Università di Udine e Trieste per l'innovazione e la ricerca nell'ambito delle tematiche dell'acqua e dei rifiuti)
1. L'AUSIR, al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità previsti dalla legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), stipula convenzioni, o altri atti comunque denominati, con le Università di Udine e Trieste aventi ad oggetto attività e progetti di innovazione e ricerca nell'ambito delle tematiche dell'acqua e dei rifiuti, diretti a stimolare le misure per lo sviluppo sostenibile e la conservazione dell'ambiente negli ambiti territoriali del Friuli Venezia Giulia, mirando al sostegno delle economie circolari e le politiche attive della conservazione del territorio.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 devono assicurare e incentivare con continuità sul territorio regionale:
a) la cultura della risorsa acqua e della gestione dei rifiuti nella scuola, nell'Università e in altri luoghi di formazione;
b) l'innovazione in enti pubblici e privati di metodi e conoscenze riguardanti l'acqua e i rifiuti;
c) la ricerca scientifica e tecnologica relativa e tematiche dell'acqua e dei rifiuti con tutte le potenziali connessioni disciplinari trasversali, in ambito pubblico e privato;
d) l'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche con riferimento ai poli tecnico-professionali che si occupano dell'acqua e dei rifiuti sui territori;
e) il trasferimento di competenze al territorio e alle aziende in ambito conservazione risorsa acqua e gestione rifiuti;
f) integrazioni, sinergie e accordi per: la realizzazione di progetti di ricerca e innovazione, le partecipazioni congiunte di enti pubblici e privati a bandi regionali, nazionali, europei ed internazionali, l'utilizzo di risorse strumentali e attrezzature;
Art. 68
 (Modifica all'articolo 56 bis della legge regionale 18/2005)
2. La disposizione dell'articolo 56 bis, comma 4 bis, della legge regionale 18/2005, come aggiunto dal comma 1, trova applicazione per gli eventi verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2022. La domanda di contributo per gli eventi accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è presentata, a pena di inammissibilità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dall'articolo 56 bis, comma 4 bis, della legge regionale 18/2005, come aggiunto dal comma 1, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 70
 (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 19/2006)
1. Al comma 7 bis dell'articolo 31 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
alla fine del secondo periodo sono aggiunte le parole: <<, e dall'articolo 34 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)>>.

2.
Il comma 8 dell'articolo 31 della legge regionale 19/2006 è sostituito dal seguente:
<<8. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente), nella determinazione della quota di compartecipazione dell'utente al costo dei servizi sociosanitari, alla persona accolta in strutture residenziali per anziani è comunque garantita, ai fini dell'autosufficienza economica, la conservazione di una quota minima del proprio reddito, per far fronte alle proprie esigenze e spese personali di prima necessità.>>.

Art. 71
 (Anticipazione finanziaria alla Fondazione La Fonte)
1. In ragione della situazione finanziaria della Fondazione La Fonte - Comunità Famiglia ONLUS - in lingua slovena lzvir - Skupnost Druzina, con sede a Prosecco in Trieste, succeduta, a seguito di trasformazione operata in occasione dell'amministrazione giudiziale, nei rapporti giuridici attivi e passivi della precedente omonima associazione e nelle relative pendenze erariali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'anticipazione finanziaria fino a 1 milione di euro alla Fondazione in argomento, finalizzata ad assicurare la liquidità necessaria alla definizione della vertenza erariale in essere con la medesima Agenzia, assicurando il proseguimento delle intraprese azioni di risanamento e riorganizzazione ed evitando il pericolo di interruzione delle prestazioni sociali e sociosanitarie erogate a favore della popolazione fragile accolta e da accogliersi presso la struttura anche in accordo con il Comune di Trieste e l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI).
2. La domanda per l'ottenimento del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione competente per gli enti del Terzo settore, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione, aggiornata alla stessa data, contenente la puntuale e analitica indicazione della posizione erariale e debitoria nel complesso unitamente a una relazione che dia conto delle azioni di risanamento e riorganizzazione poste in essere.
3. La concessione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
4. L'anticipazione concessa è recuperata, maggiorata dell'interesse legale, in trenta rate annuali di pari importo a partire dal 2024.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4, previste in complessivi 1 milione di euro, suddivisi in ragione di 33.333,43 euro per l'anno 2024 e di 33.333,33 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2053, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.
7. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 4 relative al recupero degli interessi legali, sono accertate e riscosse al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 300 (Interessi attivi) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
TITOLO VI
 NORME FINALI
Art. 72
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella A.
2. Per le finalità previste dal comma 1, riga 1, della Tabella A, è autorizzata la spesa di 48.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Per le finalità previste dal comma 1, riga 2, della Tabella A, è autorizzata la spesa di 19.762,22 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
Art. 73
 (Altre autorizzazioni di spesa)
1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 13 della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), è autorizzata la spesa di 17.575 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è autorizzata la spesa di 7.062.110 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 5 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.