Art. 56
(Attivazione dei progetti di cui all'articolo 12 della legge regionale 13/2022)
2. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per il 2023, di 130.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2025 e di 80.000 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 12 (Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generale e di gestione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.