Art. 54
(Devoluzione contributi agli eredi in caso di premorienza del beneficiario)
1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi e contributi regionali comunque denominati, a seguito di successione per causa di morte, gli incentivi o i contributi assegnati, concessi o erogati possono essere, concessi o confermati in capo agli eredi a condizione che siano rispettate le finalitą e gli obiettivi dell'incentivo o del contributo.
2. I regolamenti di settore possono prevedere le modalitą e i criteri per l'applicazione del presente articolo.