Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 52
 (Security manager regionale per le infrastrutture critiche regionali)
1. La Regione, nel rispetto della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessitą di migliorarne la protezione, individua le infrastrutture critiche regionali quali elementi essenziali al mantenimento delle funzioni vitali della societą, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un impatto significativo.
2. Le infrastrutture critiche regionali individuate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 1 sono dotate di una gestione integrata di tutti i rischi di natura dolosa e/o criminosa, colposa o accidentale a cura di specifiche figure professionali, quali il Security manager UNI 10459 con certificazione, individuate in modo da garantire la gestione complessiva del processo conformemente alle norme tecniche di settore.