Legge regionale 03 marzo 2023, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Misure per la semplificazione e la crescita economica.
Art. 20
 (Norme urgenti in materia di attività culturali)
3. Per le finalità di cui al comma 2 e di cui all'articolo 6, comma 29, della legge regionale 13/2022, è autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 29, secondo periodo, della legge regionale 13/2022, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi.
6.
Dopo l'articolo 29 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:
<<Art. 29 ter
 (Accordi di collaborazione in partenariato)
1. La Regione, al fine di integrare le politiche di valorizzazione e riqualificazione culturale del territorio con le esigenze di rigenerazione e rivitalizzazione del tessuto economico locale, riconosce la priorità delle iniziative e delle progettualità, di elevato valore strategico, finalizzate alla rigenerazione culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, anche attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici e privati, favorendo l'insediamento di attività, anche di impresa, nel campo culturale, artistico, del turismo, dell'artigianato tradizionale locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di collaborazione in partenariato, anche di durata pluriennale, con i soggetti di cui al comma 4, per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.
3. Ai fini della presente legge, il comune interesse pubblico è individuato anche nelle espressioni di identità culturale collettiva e di tradizioni locali, nel valore culturale, storico, artistico, ambientale, sociale, formativo e di sviluppo economico relativo a beni materiali, immateriali e digitali, nonché al patrimonio culturale materiale e immateriale, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali alle finalità di cui al comma 1.
4. Per cittadini si intendono tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in gruppi informali o in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura, il recupero, la valorizzazione, la rigenerazione e l'animazione del comune interesse pubblico.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di collaborazione in partenariato di cui al comma 2, che dispone specifici finanziamenti e definisce gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle iniziative e delle progettualità.>>.

7. Per le finalità di cui all'articolo 29 ter della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 6, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e inter-venti diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sull'avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1495 (Avviso pubblico per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia - avviso anno 2019), possono essere rendicontate fino al termine perentorio del 30 aprile 2023.
11. Per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.