Legge regionale 03 marzo 2023, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.
Capo II
 Interventi
Art. 3
 (Interventi in ambito lavorativo)
1. La Regione garantisce alle persone straniere immigrate regolarmente soggiornanti in Italia pari opportunità rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attività autonome.
5. La Regione si attiva per prevenire e contrastare ogni forma di distorsione del mercato del lavoro, con particolare riferimento al lavoro irregolare, lavoro sommerso, caporalato, sfruttamento lavorativo, promuovendo, in tutti i settori economici, la cultura della legalità e della sicurezza e assicurando interventi per favorire l'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, in conformità alla normativa statale.
Art. 4
 (Parità dei diritti fra donne e uomini)
1. La Regione si attiva per garantire, all'interno delle comunità straniere, la parità dei diritti fra donne e uomini, per prevenire la violenza contro la donna, la sua discriminazione ed emarginazione pubblica e privata, per tutelarne la salute e sostenere la sua integrazione nella società civile.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 22, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 6
 (Istruzione e formazione)
1. La Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastare l'abbandono degli studi e la dispersione scolastica.
3. L'Amministrazione regionale promuove iniziative ed è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, per interventi rivolti alle persone straniere immigrate adulte, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana.
Note:
1 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 9, comma 22, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 7
 (Tutela dei minori stranieri non accompagnati)
1. In armonia con la legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione tutela il diritto all'accoglienza, alla salute, all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati e supporta i Comuni e gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni che assicurano servizi di assistenza, accoglienza e integrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale:
c) organizza un qualificato sistema di servizi, anche attraverso l'impiego di fondi europei, con particolare riferimento all'istruzione, all'apprendimento della lingua italiana, alla formazione professionale, al lavoro, alle attività di socializzazione, al fine di favorire la progressiva integrazione sociale e socioculturale, la responsabilizzazione e l'autonomia del minore straniero non accompagnato e di prevenirne il rischio di emarginazione e radicalizzazione;
d) partecipa alla strategia nazionale per l'emersione e il contrasto del fenomeno della tratta dei minori stranieri non accompagnati, in accordo con gli enti pubblici e gli enti del Terzo Settore competenti in materia;
e) promuove presso le strutture di cui alla lettera a), iniziative finalizzate a pervenire a modalità di accoglienza omogenee sul territorio regionale, in particolare per quanto riguarda l'adozione del progetto educativo individualizzato (PEI), il modello operativo, le attività di integrazione;
f) promuove la qualificazione del personale operante con i minori stranieri non accompagnati, tramite attività formativa e di aggiornamento, al fine di garantire la costante presenza di adeguati livelli di professionalità;
h) attua il monitoraggio quantitativo e qualitativo dei flussi dei minori stranieri non accompagnati, nonché il monitoraggio della capienza e del funzionamento delle strutture di cui alla lettera a), al fine di rilevare il fabbisogno e la capacità di risposta del sistema e intervenire dove necessario.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2, la Giunta regionale con deliberazione individua annualmente le priorità da perseguire.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni in forma singola e associata e agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni le spese che restano a carico degli stessi per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.
5. Con deliberazione la Giunta regionale stabilisce annualmente i valori massimi onnicomprensivi delle rette di accoglimento, ammessi al rimborso di cui al comma 4.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 13/2023
Art. 8
 (Promozione di azioni volte a favorire le attività di controllo)
1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'articolo 1, collabora con le autorità competenti, nel rispetto delle rispettive competenze, per fornire supporto e sostegno alla gestione del fenomeno migratorio con una prospettiva orientata alla promozione della sicurezza integrata del territorio.
2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali in forma singola o associata, a copertura degli oneri derivanti da verifiche sulla regolarità degli adempimenti amministrativi riferiti alla presenza di popolazione straniera, nell'ambito di intese con le Prefetture.
Art. 11
 (Interventi contro tratta, grave sfruttamento, violenza e riduzione in schiavitù)
1. La Regione riconosce il diritto delle persone di sottrarsi alla condizione di tratta, assoggettamento, coercizione, sfruttamento o riduzione in schiavitù, in conformità con quanto previsto dalla Costituzione, dalle norme statali e dalle convenzioni internazionali ed europee.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998, dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI), dall'articolo 17 del decreto legislativo 142/2015, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta del 16 maggio 2005 e dalla direttiva 2011/36/UE, l'Amministrazione regionale sostiene gli interventi a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento, mediante la partecipazione alle iniziative statali che prevedono protezione, assistenza ed integrazione sociale rivolte alle vittime di tratta, di violenza, di sfruttamento o riduzione in schiavitù.