Art. 9
(Collaborazione nel contrasto dell'immigrazione irregolare)
1. La Regione sostiene le iniziative degli enti locali finalizzate, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con le Prefetture, a prevenire e fronteggiare situazioni straordinarie di rischio che possano derivare dalla presenza di flussi di migranti anche irregolari.
2.
Per le finalitā di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi agli enti locali, in forma singola o associata, per:
a) acquisire attrezzature e strumentazioni da concedere in uso alle Forze di polizia dello Stato finalizzate ad agevolare le attivitā di controllo sulla regolaritā dei flussi e transiti di persone immigrate e per il contrasto delle organizzazioni dedite a favorire l'immigrazione illegale;
b) riqualificazione e manutenzione straordinaria di immobili utili ad allestire uffici ed ospitare personale delle Forze di polizia.