Legge regionale 03 marzo 2023, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.
Art. 8
 (Promozione di azioni volte a favorire le attività di controllo)
1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'articolo 1, collabora con le autorità competenti, nel rispetto delle rispettive competenze, per fornire supporto e sostegno alla gestione del fenomeno migratorio con una prospettiva orientata alla promozione della sicurezza integrata del territorio.
2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti locali in forma singola o associata, a copertura degli oneri derivanti da verifiche sulla regolarità degli adempimenti amministrativi riferiti alla presenza di popolazione straniera, nell'ambito di intese con le Prefetture.