Legge regionale 03 marzo 2023, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.
Art. 7
 (Tutela dei minori stranieri non accompagnati)
1. In armonia con la legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), e in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), la Regione tutela il diritto all'accoglienza, alla salute, all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati e supporta i Comuni e gli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni che assicurano servizi di assistenza, accoglienza e integrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale:
c) organizza un qualificato sistema di servizi, anche attraverso l'impiego di fondi europei, con particolare riferimento all'istruzione, all'apprendimento della lingua italiana, alla formazione professionale, al lavoro, alle attività di socializzazione, al fine di favorire la progressiva integrazione sociale e socioculturale, la responsabilizzazione e l'autonomia del minore straniero non accompagnato e di prevenirne il rischio di emarginazione e radicalizzazione;
d) partecipa alla strategia nazionale per l'emersione e il contrasto del fenomeno della tratta dei minori stranieri non accompagnati, in accordo con gli enti pubblici e gli enti del Terzo Settore competenti in materia;
e) promuove presso le strutture di cui alla lettera a), iniziative finalizzate a pervenire a modalità di accoglienza omogenee sul territorio regionale, in particolare per quanto riguarda l'adozione del progetto educativo individualizzato (PEI), il modello operativo, le attività di integrazione;
f) promuove la qualificazione del personale operante con i minori stranieri non accompagnati, tramite attività formativa e di aggiornamento, al fine di garantire la costante presenza di adeguati livelli di professionalità;
h) attua il monitoraggio quantitativo e qualitativo dei flussi dei minori stranieri non accompagnati, nonché il monitoraggio della capienza e del funzionamento delle strutture di cui alla lettera a), al fine di rilevare il fabbisogno e la capacità di risposta del sistema e intervenire dove necessario.
3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 2, la Giunta regionale con deliberazione individua annualmente le priorità da perseguire.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare ai Comuni in forma singola e associata e agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni le spese che restano a carico degli stessi per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati sul proprio territorio, al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.
5. Con deliberazione la Giunta regionale stabilisce annualmente i valori massimi onnicomprensivi delle rette di accoglimento, ammessi al rimborso di cui al comma 4.
Note:
1 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 9, comma 22, lettera c), L. R. 13/2023