Legge regionale 03 marzo 2023, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.
Art. 6
 (Istruzione e formazione)
1. La Regione, gli enti locali e le istituzioni scolastiche concorrono alla realizzazione di azioni finalizzate al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastare l'abbandono degli studi e la dispersione scolastica.
3. L'Amministrazione regionale promuove iniziative ed è autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, per interventi rivolti alle persone straniere immigrate adulte, per favorire l'alfabetizzazione e il perfezionamento della lingua italiana.
Note:
1 Lettera f) del comma 2 abrogata da art. 9, comma 22, lettera b), L. R. 13/2023