Art. 4
(Parità dei diritti fra donne e uomini)
1. La Regione si attiva per garantire, all'interno delle comunità straniere, la parità dei diritti fra donne e uomini, per prevenire la violenza contro la donna, la sua discriminazione ed emarginazione pubblica e privata, per tutelarne la salute e sostenere la sua integrazione nella società civile.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti pubblici, alle istituzioni scolastiche e formative, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro che abbiano tra gli scopi statutari il contrasto alla violenza contro le donne, per sostenere progetti finalizzati a favorire:
a) la cultura del rispetto della donna e la parità dei diritti, l'autonomia della donna migrante dal punto di vista economico, sociale, linguistico e occupazionale;
b) la prevenzione della violenza contro la donna migrante;
c) l'approccio di genere nei servizi sanitari e la diffusione della cultura della salute tra le persone straniere immigrate;
d) il dialogo fra scuole e famiglie straniere, come strumento di inclusione;
e) la prevenzione, il contrasto e la repressione delle pratiche di mutilazione genitale femminile, nonché l'assistenza e la riabilitazione delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 9, comma 22, lettera a), L. R. 13/2023