Art. 16
(Regolamento regionale)
1. Con regolamento regionale, in relazione agli interventi contributivi di cui ai capi II e III, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione delle istanze e dei rendiconti, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, le tipologie di spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché le modalità per le attività di verifica e controllo. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini dei procedimenti.