Art. 15
(Tirocini in materia di immigrazione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi con l'Università degli Studi di Trieste e con l'Università degli Studi di Udine per l'attivazione di tirocini extracurricolari formativi e di orientamento da realizzarsi, previo accordo, presso gli uffici competenti delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo presenti in regione Friuli Venezia Giulia, per sviluppare conoscenze e competenze sotto il profilo amministrativo e giuridico in materia di immigrazione.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'Università, in qualità di soggetto promotore, di seguito specificate:
a) indennità di partecipazione del tirocinante;
b) oneri assicurativi previsti per legge a carico dell'Università;
c) imposte e tasse connesse alla realizzazione dei tirocini a carico dell'Università.
3. L'accordo di cui al comma 1 definisce i termini e le modalità di concessione e liquidazione del finanziamento a favore delle Università. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di tirocini.
4. Le somme di cui all'articolo 20, comma 12, sono ripartite in misura uguale a favore dei due Atenei.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 22, lettera f), L. R. 13/2023