Legge regionale 03 marzo 2023, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.
Art. 14
 (Accesso a fondi europei)
1. La Regione, al fine di contribuire al miglioramento della gestione dei flussi migratori, partecipa alle iniziative attivate a livello statale ed europeo, per rafforzare le misure di cooperazione tra partner destinate ad affrontare l'immigrazione irregolare, migliorare le opportunitą nei paesi d'origine e sostenere nel proprio territorio la migrazione legale e controllata, promuovendo l'istituto dei rimpatri.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati in collaborazione con gli enti pubblici, gli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e con altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, con le organizzazioni internazionali non governative, e in generale con i soggetti di volta in volta individuati come beneficiari dai programmi europei di cui al comma 2.
Note:
1 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 9, comma 22, lettera e), L. R. 13/2023