Art. 14
(Accesso a fondi europei)
1. La Regione, al fine di contribuire al miglioramento della gestione dei flussi migratori, partecipa alle iniziative attivate a livello statale ed europeo, per rafforzare le misure di cooperazione tra partner destinate ad affrontare l'immigrazione irregolare, migliorare le opportunitą nei paesi d'origine e sostenere nel proprio territorio la migrazione legale e controllata, promuovendo l'istituto dei rimpatri.
2.
Per le finalitą di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale partecipa alla realizzazione di programmi che prevedono l'utilizzo di finanziamenti statali ed europei, con particolare riferimento a:
a) Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che persegue l'obiettivo di rafforzare la politica comune di asilo, sostenere la migrazione legale in linea con le esigenze degli Stati membri, promuovere l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi, promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci che contribuiscano a contrastare l'immigrazione illegale;
b)
( ABROGATA )
c) Fondo Sociale Europeo, per l'attuazione delle azioni di inclusione socio - lavorativa rivolte a persone di Paesi terzi.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono realizzati in collaborazione con gli enti pubblici, gli enti del Terzo Settore di cui all'
articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e con altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, con le organizzazioni internazionali non governative, e in generale con i soggetti di volta in volta individuati come beneficiari dai programmi europei di cui al comma 2.
Note:
1 Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 9, comma 22, lettera e), L. R. 13/2023