Art. 13
(Osservatorio regionale dell'immigrazione)
1. Presso la Direzione competente in materia di immigrazione è operante l'Osservatorio regionale dell'immigrazione, di seguito denominato Osservatorio, con l'obiettivo di svolgere il monitoraggio e l'analisi del fenomeno migratorio sul territorio regionale.
2.
L'Osservatorio svolge funzioni di orientamento, anche tenendo conto delle specificità territoriali, nonché funzioni di monitoraggio e valutazione degli interventi di cui alla presente legge. In particolare, l'Osservatorio esplica la sua azione tramite:
a) raccolta ed elaborazione di dati periodici, in raccordo con altre attività analoghe promosse dalla Regione e con altri centri di elaborazione dati del territorio, e in collaborazione con i soggetti di cui al comma 3;
b) pubblicazione di report tematici;
c) gestione, aggiornamento e implementazione delle pagine web dedicate, al fine di una ottimale comunicazione delle proprie attività.
3. Per la finalità di cui al comma 1, la Regione, mediante la sottoscrizione di protocolli d'intesa, collabora con enti pubblici, con enti del Terzo Settore di cui all'
articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e con altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, al fine di raggiungere obiettivi conoscitivi di comune interesse.
4. Le funzioni dell'Osservatorio sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia di immigrazione.