Legge regionale 03 marzo 2023, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.
Art. 12
 (Mediatori culturali)
1. La Regione sostiene e valorizza la figura del mediatore culturale, riconoscendo l'importanza che tale ruolo riveste a supporto delle attività di cui alla presente legge e in tutti i settori ove sia necessario favorire la comprensione e la comunicazione tra individui, gruppi e organizzazioni di cultura e conoscenza linguistica diversa.
3. Per la finalità di cui al comma 1, presso la Direzione competente in materia di immigrazione è istituito l'Elenco regionale dei mediatori culturali, di seguito denominato Elenco.
4. Tramite l'Elenco, l'Amministrazione regionale rende disponibile a fini informativi una lista di soggetti in possesso di requisiti per l'erogazione di servizi di mediazione.
5. L'Elenco è pubblicato sul sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto previsto al comma 12, lettera c).
6. Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco i cittadini italiani, i cittadini appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea in regola con le disposizioni previste dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), e i cittadini extracomunitari presenti in Italia da almeno due anni, in possesso di regolare permesso di soggiorno che consenta attività lavorativa, che alla data della presentazione dell'istanza siano in possesso dei requisiti generali elencati al comma 7 e possano attestare il possesso di competenze in materia di mediazione culturale derivanti da esperienze formative o lavorative sulla base dei requisiti previsti al comma 8.
9. Al fine dell'iscrizione all'Elenco, il richiedente dimostra il possesso del requisito di cui al comma 8, lettera a) e di almeno uno tra i requisiti di cui al comma 8, lettere b) o c).
10. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione è richiesta la frequenza con esito positivo alle attività formative o di aggiornamento promosse o organizzate, con cadenza annuale, dalla Direzione competente in materia di immigrazione.
11. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'Elenco, comporta la cancellazione dallo stesso.
13. I mediatori culturali già iscritti all'elenco regionale dei mediatori culturali istituito ai sensi della normativa regionale previgente sono iscritti d'ufficio al nuovo Elenco, previa verifica dell'appartenenza a una delle categorie di cui al comma 6 e dei requisiti di cui al comma 7, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
14. Nelle more della verifica di cui al comma 13, conserva efficacia l'elenco regionale dei mediatori culturali istituito ai sensi della normativa regionale previgente.
Note:
1 Lettera c) del comma 8 sostituita da art. 9, comma 22, lettera d), L. R. 13/2023