2.
Per la finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale promuove l'informazione delle iniziative di cui al comma 1 presso le comunità straniere locali ed è autorizzata a concedere contributi agli enti locali, in forma singola o associata, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, con esperienza nel settore di riferimento, alle organizzazioni internazionali non governative, per progetti che prevedono una o più delle seguenti iniziative:
a) attività di informazione, orientamento e promozione dell'opportunità del rientro volontario assistito, rivolte alle persone migranti potenzialmente beneficiarie e agli operatori di settore;
b) attività di istruzione e formazione, tramite laboratori di apprendimento volti ad assicurare che i migranti acquisiscano competenze utili a rispondere alle necessità del mercato del lavoro locale e al ritorno nei paesi d'origine;
c) attività di accompagnamento e assistenza, che prevedono ritorni in patria attraverso progetti individuali di reinserimento sociale ed economico;
d) supporto per rimpatrio di persone straniere immigrate colpite da provvedimenti di espulsione, in accordo con le autorità procedenti.