Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nel rispetto della
Costituzione, della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), delle norme internazionali, europee e statali, promuove iniziative volte ad un'efficace gestione del fenomeno migratorio, favorendo, nell'ambito di una cornice di legalità, lo sviluppo armonioso di relazioni tra le persone, con l'obiettivo generale di mitigare l'impatto sociale del fenomeno migratorio nel territorio regionale.
2.
La presente legge, nel rispetto della competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione, detta disposizioni di supporto e sostegno alla gestione controllata del fenomeno migratorio, favorendo, in tutti i settori della società e della vita locale, la cultura della sicurezza e della legalità, nonché della parità di genere, mediante la promozione di interventi per una corretta e rispettosa integrazione delle persone straniere presenti in Friuli Venezia Giulia. In particolare, la Regione persegue gli obiettivi di:
a) promuovere in ogni settore della società il pieno rispetto delle norme che regolano la civile convivenza;
b) rafforzare la coesione sociale locale sulla base dei principi costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi;
c) sviluppare azioni positive per contrastare l'illegalità.
3. Gli interventi disciplinati dalla presente legge concorrono, nell'ambito delle specifiche competenze e dotazioni di bilancio, ad integrare le politiche attive in materia di immigrazione realizzate dalla Regione e dagli enti locali ai sensi dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'
articolo 117 della Costituzione e del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).