Art. 5
(Valorizzazione del pluralismo culturale, linguistico e storico)
1. Nell'ottica di sviluppare relazioni positive e di partecipazione alla vita pubblica, la Regione riconosce e valorizza le comunità straniere storiche presenti in Friuli Venezia Giulia quali componenti della comunità regionale ed espressione di multiculturalismo.
2. Ai fini della presente legge, per comunità straniere storiche s'intendono le comunità straniere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono presenti in regione da almeno venti anni dalla data di costituzione.
3.
Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni che rappresentano le comunità di cui al comma 2, nonché agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017 e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, per sostenere:
a) attività di ricerca e studio relativa alla comunità stessa, con particolare riferimento alla storia e alle modalità di integrazione;
b) attività per il mantenimento dei legami con i paesi di origine, anche in una prospettiva di rientro e reinserimento delle persone straniere nei paesi di origine;
c) attività di valorizzazione della memoria storica e della lingua di origine;
d) attività di supporto alle comunità straniere presenti in Friuli Venezia Giulia, con fini informativi e formativi.