Legge regionale 03 marzo 2023, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.
Art. 3
 (Interventi in ambito lavorativo)
1. La Regione garantisce alle persone straniere immigrate regolarmente soggiornanti in Italia pari opportunitą rispetto ai cittadini italiani nell'orientamento professionale, nell'inserimento lavorativo e nel sostegno di attivitą autonome.
5. La Regione si attiva per prevenire e contrastare ogni forma di distorsione del mercato del lavoro, con particolare riferimento al lavoro irregolare, lavoro sommerso, caporalato, sfruttamento lavorativo, promuovendo, in tutti i settori economici, la cultura della legalitą e della sicurezza e assicurando interventi per favorire l'integrazione sociale, sanitaria, abitativa e lavorativa di cittadini di paesi terzi vittime e potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, in conformitą alla normativa statale.