Art. 2
(Prevenzione e contrasto della radicalizzazione)
1. La Regione promuove l'attivazione di misure per la prevenzione e il contrasto della radicalizzazione violenta e di ogni forma di estremismo e fondamentalismo in ambito culturale e religioso.
2. Per le finalitā di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi alle istituzioni scolastiche, alle Universitā, agli enti del Terzo Settore di cui all'
articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106), e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, per interventi di formazione e sensibilizzazione del territorio e per progetti specifici di formazione per operatori.
3. Per le finalitā di cui al comma 1, la Regione partecipa a forme di coordinamento di attivitā, nel rispetto delle rispettive competenze, con le autoritā dello Stato, con istituzioni scolastiche e religiose e con gli enti locali, al fine di potenziare lo scambio di informazioni tra attori che operano nei diversi settori della societā e dare attuazione ad attivitā di prevenzione.