Art. 17
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalitā indicate nell'articolo 1.
2. A tal fine la Giunta regionale, per la prima volta entro l'anno 2025 e successivamente con cadenza triennale, anche sulla base dell'attivitā svolta dall'Osservatorio regionale dell'immigrazione di cui all'articolo 13, presenta al Consiglio regionale una relazione in cui sono descritti i risultati dei monitoraggi delle azioni di cui agli articoli da 2 a 12 della presente legge.
3. La relazione di cui al comma 2 č resa pubblica, unitamente ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.