Legge regionale 03 marzo 2023, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.
Art. 11
 (Interventi contro tratta, grave sfruttamento, violenza e riduzione in schiavitù)
1. La Regione riconosce il diritto delle persone di sottrarsi alla condizione di tratta, assoggettamento, coercizione, sfruttamento o riduzione in schiavitù, in conformità con quanto previsto dalla Costituzione, dalle norme statali e dalle convenzioni internazionali ed europee.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 286/1998, dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone), dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI), dall'articolo 17 del decreto legislativo 142/2015, nonché nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta del 16 maggio 2005 e dalla direttiva 2011/36/UE, l'Amministrazione regionale sostiene gli interventi a tutela delle vittime di tratta e grave sfruttamento, mediante la partecipazione alle iniziative statali che prevedono protezione, assistenza ed integrazione sociale rivolte alle vittime di tratta, di violenza, di sfruttamento o riduzione in schiavitù.