Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari.
Art. 9
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalitā di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) e g), č autorizzata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (capitolo di nuova istituzione).
2. Per le finalitā di cui all'articolo 5, comma 2, č autorizzata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (capitolo di nuova istituzione).
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), č allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.