Art. 8
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, trasmette una relazione illustrativa sullo stato di attuazione della presente legge al Consiglio regionale, che ne valuta i risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno del caregiver familiare.
2. La Regione puņ promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.