Art. 6
(Formazione e riconoscimento delle competenze)
1. La Regione valorizza l'esperienza e le competenze maturate dal caregiver familiare nell'attività di assistenza e cura, al fine di favorire l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività ai sensi dell'
articolo 36, comma 7, della legge regionale 6/2006.
2. Il caregiver familiare, formalmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, può accedere ai corsi di misure compensative previsti nell'ambito del sistema di formazione regionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di operatore socio sanitario (OSS). La valutazione delle misure compensative necessarie per il conseguimento della qualifica di OSS viene effettuata sulla base delle competenze acquisite dal caregiver familiare, laddove documentate nel progetto personalizzato di cui all'articolo 3 o in altra documentazione resa disponibile dai Servizi sociali dei Comuni e dei servizi delle Aziende sanitarie che hanno in carico la persona assistita.