Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari.
Art. 4
 (Compiti della Regione)
1. La Regione, al fine di valorizzare la figura del caregiver familiare e al contempo tutelarlo nello svolgimento della sua attività:
b) favorisce la definizione di accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati e costi calmierati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare, che opera nell'ambito del progetto assistenziale individualizzato, per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile collegati all'attività prestata;
c) sensibilizza, in accordo con l'Ufficio scolastico regionale e gli Atenei, le istituzioni scolastiche e i diversi dipartimenti universitari ad adottare tutti gli interventi didattici necessari per garantire agli studenti caregiver familiari, a partire dal ciclo di scuola secondaria superiore, la possibilità di raggiungere, al pari degli altri studenti, il successo scolastico;
d) promuove iniziative di informazione e orientamento al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver familiare, anche con il supporto di guide informative, in collaborazione con gli Enti locali, i Servizi sociali dei Comuni, le Aziende sanitarie e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore; a tale scopo istituisce il "Caregiver day" da celebrare ogni anno il 6 ottobre, giornata europea dedicata ai caregiver, anche in collaborazione con le associazioni delle persone non autosufficienti e dei loro familiari, dei sindacati dei lavoratori, dei pensionati e delle associazioni datoriali;
e) documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari;
f) promuove intese e accordi con le associazioni datoriali tesi a monitorare consistenza e necessità dei caregiver lavoratori, a mitigare l'impatto negativo che la condizione di caregiver può comportare sul luogo di lavoro in termini di prestazioni e possibili discriminazioni, nonché a favorire una maggiore flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, anche promuovendo lo sviluppo di progetti e di servizi di welfare aziendale o interaziendale e l'incentivazione dello strumento del lavoro agile;
g) promuove la creazione di canali di comunicazione privilegiati, anche con l'impiego delle nuove tecnologie della comunicazione e informazione (ICT), che facilitino il costante rapporto tra gli operatori e il caregiver familiare.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 80, L. R. 13/2023