Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Il caregiver familiare è la persona definita dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).
3. Il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, cura e assiste la persona nell'ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali. Si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari secondo il progetto personalizzato e partecipato.
4. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione nel garantire un contesto inclusivo e solidale, oltre che ricoprire il ruolo di referente rispetto ai vari servizi.
5. L'attività di cura può essere svolta da un caregiver anche a favore di più assistiti.
6. Il ruolo di caregiver familiare può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, purché venga individuato il caregiver principale.
7. Nello svolgimento delle attività di cura il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e del lavoro privato di cura.
Art. 3
 (Riconoscimento del caregiver familiare nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, sanitari e sociosanitari)
1. Il riconoscimento della figura del caregiver familiare avviene, nel corso del processo di presa in carico integrata della persona assistita, in conformità con l'articolo 7 della legge regionale 22/2019, da parte dei Servizi sociali dei Comuni e dei servizi delle Aziende sanitarie con il coinvolgimento del medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.
2. La persona assistita, direttamente o tramite coloro che su di essa esercitano forme di tutela legalmente riconosciute, acconsente espressamente al riconoscimento del caregiver attraverso la sottoscrizione del progetto personalizzato.
3. I servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito oppure del suo rappresentante legale e nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali, come previsto dal regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, forniscono al caregiver familiare le informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e le cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all'assistenza e alla cura.
5. Il ruolo e le attività del caregiver familiare sono definiti in apposita sezione del progetto personalizzato, tenuto conto anche dell'esito della valutazione dello stress e degli specifici bisogni, degli obiettivi e degli interventi a sostegno del caregiver stesso, nonché di quelli degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, con particolare riferimento ai figli minori di età.
6. Il riconoscimento del ruolo del caregiver familiare è compatibile anche con i procedimenti derivanti dalle discipline attuative facenti capo ai fondi nazionali e regionali a sostegno della domiciliarità.
Art. 4
 (Compiti della Regione)
1. La Regione, al fine di valorizzare la figura del caregiver familiare e al contempo tutelarlo nello svolgimento della sua attività:
b) favorisce la definizione di accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati e costi calmierati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare, che opera nell'ambito del progetto assistenziale individualizzato, per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile collegati all'attività prestata;
c) sensibilizza, in accordo con l'Ufficio scolastico regionale e gli Atenei, le istituzioni scolastiche e i diversi dipartimenti universitari ad adottare tutti gli interventi didattici necessari per garantire agli studenti caregiver familiari, a partire dal ciclo di scuola secondaria superiore, la possibilità di raggiungere, al pari degli altri studenti, il successo scolastico;
d) promuove iniziative di informazione e orientamento al fine di sensibilizzare la comunità sul valore sociale del caregiver familiare, anche con il supporto di guide informative, in collaborazione con gli Enti locali, i Servizi sociali dei Comuni, le Aziende sanitarie e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore; a tale scopo istituisce il "Caregiver day" da celebrare ogni anno il 6 ottobre, giornata europea dedicata ai caregiver, anche in collaborazione con le associazioni delle persone non autosufficienti e dei loro familiari, dei sindacati dei lavoratori, dei pensionati e delle associazioni datoriali;
e) documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari;
f) promuove intese e accordi con le associazioni datoriali tesi a monitorare consistenza e necessità dei caregiver lavoratori, a mitigare l'impatto negativo che la condizione di caregiver può comportare sul luogo di lavoro in termini di prestazioni e possibili discriminazioni, nonché a favorire una maggiore flessibilità oraria che permetta di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura, anche promuovendo lo sviluppo di progetti e di servizi di welfare aziendale o interaziendale e l'incentivazione dello strumento del lavoro agile;
g) promuove la creazione di canali di comunicazione privilegiati, anche con l'impiego delle nuove tecnologie della comunicazione e informazione (ICT), che facilitino il costante rapporto tra gli operatori e il caregiver familiare.
Note:
1 Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 8, comma 80, L. R. 13/2023
Art. 5
 (Interventi di valorizzazione e sostegno del caregiver familiare)
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati direttamente o di concerto e con il concorso degli enti del Terzo settore, anche attraverso progetti specifici volti ad accompagnare e sostenere il caregiver familiare nel suo impegno di cura e assistenza.
Art. 9
 (Norma finanziaria)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) e g), è autorizzata la spesa complessiva di 260.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (capitolo di nuova istituzione).
2. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2023 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. (capitolo di nuova istituzione).
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante prelievo di pari importo a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti).
4. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.