Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il valore sociale ed economico per l'intera collettività dell'attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a favore di persone che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità.
2. La presente legge favorisce la valorizzazione della figura e del ruolo del caregiver familiare quale componente attivo della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema regionale degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari, così come previsto dalla
legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), dalla
legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), e ai sensi dell'
articolo 37 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).
3. La Regione tutela i bisogni del caregiver familiare in termini di salute, sostegno psicologico, informazione e orientamento, formazione, conciliazione delle esigenze personali di vita sociale, lavorativa e di studio.