Legge regionale 24 febbraio 2023, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 02/03/2023

Modifiche all’articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027.
Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La presente legge modifica l'articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), al fine di disciplinare l'individuazione, le modalità di finanziamento e l'attuazione di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027.
Art. 2
 (Modifiche all'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015)
1. All'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

Art. 3
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015, come inseriti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 52.210.000 euro, suddivisa in ragione di 32.210.000 euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali e locali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.