Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica.
Capo IV
 Disposizioni in materia di funzione pubblica
Art. 13
 (Fondo concorso oneri contrattuali)
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9, comma 70, della legge regionale 22/2022, ferma restando la quantificazione delle risorse per categoria effettuata nella relazione tecnico-finanziaria al CCRL 2016-2018 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'assegnazione delle risorse è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le amministrazioni interessate alla data dell'1 gennaio dell'annualità di riferimento.
Art. 14
 (Inserimento dell'articolo 28 bis nella legge regionale 18/2016)
1.
Dopo l'articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è inserito il seguente:
<<Art. 28 bis
 (Scavalco d'eccedenza di personale dell'amministrazione regionale)
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno anche dell'amministrazione regionale, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.>>.