Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica.
Art. 3
 (Modifica oggetti di interventi di sviluppo concertati tra Regione e autonomie locali)
1. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:
5. Per le finalità previste al comma 4, il Comune di Trieste inoltra istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico, del cronoprogramma dei lavori e il CUP. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.